09 Gen Proroga risparmio energetico ed intervento a favore dei soggetti incapienti
La Legge di Stabilità 2016 ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 le detrazioni riguardanti il risparmio energetico non modificando le regole già in vigore ma intervenendo a favore di quei soggetti che solitamente sono incapienti, vale a dire che per via del reddito basso non possono usufruire dell’agevolazione. La maggioranza delle detrazioni non permette di riportare a nuovo il credito d’imposta o chiedere a rimborso l’eccedenza derivante dalle detrazioni non usufruite. Le detrazioni infatti devono essere interamente fruite fino a concorrenza dell’imposta dovuta dal contribuente e l’eventuale eccedenza viene definitivamente persa. Il recente intervento normativo, a cui seguirà uno specifico provvedimento direttoriale attuativo, che per il momento si limita alle sole spese di risparmio energetico, ha previsto la possibilità in capo ai soggetti “incapienti” di cedere alla società esecutrice dei lavori la detrazione a cui hanno diritto trattenendo tale importo dal totale dovuto.
Tradotto in termini pratici, significa che a fronte di 100 di spese condominiali di competenza per gli interventi di risparmio, il contribuente potrà pagare 35 e cedere figurativamente 65 quale detrazione che l’azienda esecutrice potrà fruire in dichiarazione. L’azienda da parte sua ovviamente fattura, IVA inclusa, 100 e procede ai suoi ordinari adempimenti fiscali (imponibilità dei ricavi e adempimenti IVA), ma sul fronte finanziario in luogo dell’incasso dell’importo fatturato avrà, per l’importo di 65, un ammontare di credito verso l’Amministrazione finanziaria. Si attendono chiarimenti su come tale credito potrà essere utilizzato, se come credito d’imposta o come detrazione fiscale.
Come anticipato la norma è rivolta ai soggetti con redditi bassi, vale a dire coloro che:
- sono naturalmente esonerati dal pagamento delle imposte ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Tuir, ossia i contribuenti alla cui formazione del reddito complessivo vedono concorrere soltanto redditi di pensione non superiori a € 7.500, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a € 185,92 e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
- percepiscono redditi di lavoro dipendente o alcuni assimilati di importo non superiore ad € 8 mila euro annui (articolo 13, comma 1, lett. a) del Tuir);
- percepiscono altri redditi assimilati di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo o di impresa semplificati o ancora redditi occasionali di lavoro autonomo o di attività commerciale di importo non superiore ad € 4.800,00 euro annui (art.13, comma 5, lett. a) del Tuir).
Nell’attesa delle regole attuative può comunque effettuarsi subito un’osservazione pratica: le aziende esecutrici dei lavori devono mettere in preventivo anche l’impatto finanziario, posto che i pagamenti saranno sostituiti da crediti futuri.