07 Mar Stato di crisi: obblighi di segnalazione per gli organi di controllo
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14.02.2019, stabilisce principi giuridici comuni al fenomeno dell’insolvenza, destinati a operare come punti di riferimento per le diverse procedure, pur mantenendo le differenze necessarie in ragione della specificità delle diverse situazioni in cui l’insolvenza si può manifestare.
Tra le principali novità si introduce un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori. Con l’ausilio degli organi di controllo le imprese devono adottare, in prima battuta, una riorganizzazione aziendale, evitando così l’accesso alle procedure concorsuali previste che il coinvolgimento dei creditori. Qualora la soluzione della crisi non appaia attuabile con misure di ristrutturazione aziendale interna, è possibile far ricorso all’istituto della composizione assistita della crisi.
Segnalazione all’organo amministrativo – Così come stabilito dall’art. 14, c. 1 del decreto legislativo, gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato e, se sussiste l’equilibrio economico, quale è il prevedibile andamento della gestione finanziaria. Nel caso di riscontri non aderenti alle regole di buona amministrazione, tali organi di controllo hanno l’obbligo di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.
Segnalazione all’Organismo di composizione della crisi – In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, gli organi di controllo societari informano senza indugio l’Organismo di composizione della crisi d’impresa, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell’art. 2407, c. 1 C.C. quanto all’obbligo di segretezza.
La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione; e a condizione che, in caso di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure necessarie per superare lo stato di crisi, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all’OCRI.
La segnalazione degli organi societari non costituisce giusta causa di revoca dall’incarico. È quindi garantita la prosecuzione dell’esercizio delle funzioni, in modo da consentire agli organi di controllo di adempiere in assoluta autonomia alle proprie funzioni.