Start-up innovative, requisiti per l’identificazione degli incubatori certificati

Start-up innovative, requisiti per l’identificazione degli incubatori certificati

Il D.M. Sviluppo economico 22.12.2016, in vigore dal 21.1.2017, pone in essere la revisione del D.M. Sviluppo economico 22 (rectius, 21) febbraio 2013 relativo ai requisiti per l’identificazione degli incubatori certificati di start-up innovative ai sensi dell’art. 25, D.L. 18.10.2012, n. 179, conv. con modif. dalla L. 17.12.2012, n. 221. Per quanto relativo ai soggetti ammissibili, sono riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative le società di capitali costituite anche in forma cooperativa di diritto italiano o una Societas Europaea, residenti in Italia ex art. 73, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, il cui oggetto sociale concerne in modo prevalente il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative, e attività correlate relative al trasferimento tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione, mediante l’offerta di spazi fisici dedicati e di servizi di consulenza, e che raggiungono, ai sensi dei co. 6 e 7 del citato art. 25, i valori minimi indicati nelle Tabelle A e B dell’Allegato al decreto. Ai fini del riconoscimento, l’incubatore di start-up innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 35 ai sensi della Tabella A e il punteggio minimo complessivo di punti 50 ai sensi della Tabella B di cui all’Allegato al decreto. Sono poi disciplinati l’autocertificazione e il controllo, le cui norme non differiscono sostanzialmente da quelle contenute nel D.M. 21.2.2013. Circa il monitoraggio, le Camere di Commercio forniscono in formato elettronico e con aggiornamento settimanale i dati tratti dalla Sezione speciale del Registro delle imprese relativi alla natura giuridica, alla localizzazione, alle classi dimensionali in termini di capitale sottoscritto, al valore della produzione annua e al numero di addetti degli incubatori certificati. Tali informazioni sono rese pubbliche e disponibili, nelle versioni correnti e precedenti, sul sito web http://startup.registroimprese.it/.  Il Ministero dello Sviluppo economico esamina con cadenza annuale i dati di cui sopra per valutare l’adeguatezza dei valori minimi di cui all’Allegato rispetto alle condizioni del contesto di riferimento. In presenza di variazioni significative rilevate dal Ministero i valori minimi sono modificati con apposito provvedimento.  Dal 21.1.2017 cessa di avere efficacia il D.M. 21.2.2013 e a decorrere dalla stessa data le società già iscritte nella Sezione speciale del Registro delle imprese devono depositare, a pena di decadenza, nei modi e nei tempi stabiliti dall’art. 25, co. 15, D.L. 179/2012, la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti in conformità ai parametri stabiliti dall’Allegato al D.M. in esame. Per le società costituite da meno di due esercizi, conformi alla definizione di cui sopra, il requisito dell’adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative può essere ottenuto con avvalimento dell’attività di incubazione fisica di start-up innovative maturata da società o altri enti cui siano legate da un rapporto di conferimento, fusione, scissione, di cessione d’azienda o di ramo d’azienda. Alla stessa attività di incubazione di start-up può fare riferimento solo un incubatore certificato iscritto alla Sezione speciale del Registro delle imprese.