Split payment: chiarimenti alle modifiche della disciplina

Split payment: chiarimenti alle modifiche della disciplina

La C.M. 7.11.2017, n. 27/E ha illustrato la disciplina dello split payment alla luce delle modifiche introdotte all’art. 17-ter, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 dall’art. 1, D.L. 24.4.2017, n. 50, conv. con modif. dalla L. 21.6.2017, n. 96, con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa la fattura a partire dall’1.7.2017.
Soggetti a cui fatturare con lo split payment: a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. 50/2017, rientrano nell’ambito applicativo della scissione dei pagamenti nuove Pa e nuove società. Per quanto relativo alle prime, si tratta dei soggetti verso cui i fornitori hanno l’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico, ossia tutti gli enti iscritti all’Ipa (Indice delle pubbliche Amministrazioni), con la sola eccezione dei Gestori di pubblici servizi. Circa le nuove società, si tratta delle società controllate da pubbliche Amministrazioni centrali o locali oppure quotate ed inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana, indicate negli appositi elenchi pubblicati nel sito del Dipartimento delle Finanze.
Professionisti: a partire dalle fatture emesse dall’1.7.2017, lo split payment si estende ai compensi sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto o d’imposta, relativi alle prestazioni di servizi rese dai professionisti.
Calendario dei versamenti: le pubbliche Amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi possono versare cumulativamente l’Iva dovuta tramite il Mod. F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile (senza possibilità di compensazione e utilizzando un codice tributo appositamente istituito), oppure effettuare:
– versamenti cumulativi giornalieri in relazione all’insieme delle fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile giorno per giorno;
– versamenti distinti relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.
In alternativa, tali soggetti possono far confluire l’imposta dovuta nella liquidazione periodica, avvalendosi della possibilità di annotare le fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti, anche in quello delle fatture e dei corrispettivi previsti dagli artt. 23 e 24, D.P.R. 633/1972.
Correzione degli errori: i soggetti che, pur dovendo applicare lo split payment, abbiano emesso erroneamente fatture con il regime ordinario dopo l’1.7.2017 e fino al 6.11.2017 non dovranno effettuare alcuna variazione, sempre che l’imposta sia stata assolta. Dal 7.11.2017 (data di pubblicazione della Circolare), invece, i fornitori, dovranno regolarizzare le fatture emesse con erronea applicazione dell’Iva ordinaria o erronea indicazione della scissione dei pagamenti, emettendo una nota di variazione e un nuovo documento contabile.