Spetta al professionista dimostrare l’estraneità del versamento alla propria attività

Spetta al professionista dimostrare l’estraneità del versamento alla propria attività

In tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. 600/1973, articolo 32 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti (cfr. sentenze n. 16697/2016 e n. 1519/2017). Cassazione – ordinanza n. 8277 – 22 febbraio 2016 – 30 marzo 2017