Sintesi del provvedimento sulla leva finanziaria: alcune novità rilevanti

Sintesi del provvedimento sulla leva finanziaria: alcune novità rilevanti

Via libera al nuovo omnibus anticrisi: per le imprese medie e grandi il prestito assistito non potrà superare il valore più grande fra il 25% del fatturato e il 200% dei costi del personale e le garanzie, da rilasciare entro fine 2020 per una durata fino a 6 anni, non potranno riguardare imprese titolari di esposizioni deteriorate nei confronti della banca o in crisi secondo i parametri Ue (regolamento 651/2014). Il livello delle garanzie scenderà al crescere della dimensione d’impresa: 90% per le aziende con meno di 5mila dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato, 80% con più di 5mila dipendenti e fatturato fino a 5 miliardi e 70% per le più grandi. Tre vincoli: niente dividendi, accordi con i sindacati su eventuali tagli occupazionali, finaziamenti solo per stabilimenti italiani. Sul versante delle piccole opererà invece il rafforzamento del Fondo di garanzia dello Sviluppo economico.

400 miliardi di liquidità, che aggiunti ai 350 calcolati come effetto potenziale del decreto Marzo farebbero scalare all’Italia la classifica internazionale degli aiuti alle imprese. Ma per tradurre in pratica questo forte effetto leva, oltre all’avvio della macchina delle garanzie bisognerà completare il quadro dei finanziamenti di base. Ci dovrà pensare il decreto Aprile, che arriverà dopo il via libera parlamentare al nuovo deficit e inizierà a mettere 30 miliardi a copertura delle garanzie. Il decreto quindi, in termini di saldo netto da finanziare, è destinato a superare il tetto dei 50 miliardi. Perr le imprese fino a 499 dipendenti e per i professionisti resta centrale proprio il ruolo del Fondo di garanzia. Ma i casi in cui si potrà coprire il 100% sono circoscritti. Si arriverà infatti alla garanzia diretta totale e gratuita solo in due casi: per finanziamenti fino a 25mila euro (sia Pmi sia persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni) senza valutazione del merito di credito da parte del Fondo e, oltre questa soglia, con una serie di tetti legati al fatturato delle Pmi.

In tutte le altre situazioni, fino a un massimo garantibile di 5 milioni, la garanzia sarà concedibile solo entro il 90% (con valutazione generale per gli accantonamenti ma senza la valutazione sull’andamento economico).

In particolare, per le sole Pmi, il 100% sarà possibile a copertura di nuovi finanziamenti concessi a chi ha ricavi fino a 3,2 milioni e fino al minor importo tra il 25% del fatturato e 800mila euro. Non serve l’istruttoria del Fondo sul merito di credito ma il 100% si ottiene solo in forma mista: 90% Stato e 10% Confidi privati.

Garanzia totale anche per prestiti concessi a Pmi con fatturato fino a 800mila euro e fino al 15% del fatturato, quindi per un massimo di 120mila euro) (in questo caso serve la valutazione del Fondo). I tassi di interesse dovrebbero collocarsi tra 0,2 e 0,5%. Il Fondo inoltre coprirà anche imprese con inadempienze probabili o con esposizioni “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la classificazione sia successiva al 31 gennaio 2020. Ok anche a imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale dopo il 31 dicembre 2019. In pratica – riassumendo – i tempi più rapidi di procedura automatica si potranno avere fino a 25 mila euro, sia per Pmi sia per partite Iva, comunque non oltre il 25% del fatturato del beneficiario dell’ultimo bilancio (con restituzione fino a 6 anni e inizio del rimborso non prima di 18-24 mesi). Sul discorso dei tempi incideranno le risposte del comitato di gestione del Fondo, dove previste, ed il processo di notifica delle misure alla Commissione europea e il relativo iter di autorizzazione anche se i ministeri coinvolti confidano che la questione possa risolversi comunque in pochi giorni.

Fino a 25mila euro prestiti automatici: Tempi più rapidi e procedura automatica si potranno avere fino a 25 mila euro, sia per Pmi sia per persone fisiche esercenti attività di impresa,arti o professioni, comunque non oltre il 25% del fatturato del beneficiario dell’ultimo bilancio (con restituzione fino a 6 anni e inizio del rimborso non prima di 18-24 mesi).Il decreto stabilisce anche che tutte le misure previste dal precedente Dl Cura Italia, soprattutto relative alla semplificazione e alla gratuità dell’accesso, sono prorogate fino al termine del 2020. per l’intero pacchetto del Fondo di garanzia, e quindi non solo per i prestiti fino al 25mila euro, ad ogni modo ora sarà determinante lo stanziamento delle risorse a supporto. Non ancora chiarito. Nel Dl approvato ieri per ora dovrebbe esserci solo 1 miliardo di euro (bozza ancora provvisoria).

Slitta al 2021 il Codice della crisi: Nella bozza di decreto legge liquidità trova posto anche un denso pacchetto di misure sulla crisi d’impresa, sia con modifiche alla disciplina fallimentare sia con interventi sul Codice civile. Quanto alle prime, si dispone innanzitutto il rinvio al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa con l’obiettivo di evitare agli operatori la necessità di confrontarsi con un set di regole assai innovative. Si provvede poi a congelare le istanze di fallimento fino al 30 giugno prossimo, con l’eccezione di quelle avanzate dal pm, e si interviene su concordati e accordi di ristrutturazione per favorire gli adempimenti. Sul Codice civile, alt alle misure sulla necessità di ricapitalizzazione quando il capitale precipita al di sotto dei limiti legali, presunzione poi di continuità aziendale nei bilanci sostenibili al 23 febbraio e misure per favorire l’afflusso di finanza da parte dei soci.

Ritenute d’acconto sospese fino a luglio: Per gli autonomi con ricavi o compensi fino a 400mila euro nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Dl n. 18 “Cura Italia”) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) stop alle ritenute d’acconto operate dai sostituti d’imposta sui redditi di lavoro autonomo e quelle sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari. Questo a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti interessati torneranno a versare le ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o rateizzando fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

Versamenti sospesi con il calo del fatturato:La sospensione dei versamenti per i mesi di aprile e maggio sarà ancorata al volume di ricavi o compensi. Se non superano i 50 milioni di euro, il calo dei ricavi o compensi per accedere alla sospensione dei versamenti di Iva, ritenute, contributi e premi Inail deve essere del 33% rispetto a marzo e aprile 2019. Se superano i 50 milioni di euro, il calo invece deve essere del 50 per cento. I versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno in un’unica soluzione o in 5 rate sempre a partire da giugno. Viene prevista comunque una verifica incrociata con Inps, Inail ed altri enti previdenziali che comunicheranno all’agenzia delle Entrate chi si è avvalso della sospensione. Sarà quest’ultima poi a segnalare i riscontri sui requisiti di ricavi o compensi che davano diritto ad avvalersi della possibilità. Con il rischio di essere poi sanzionati per chi l’ha sfruttata senza averne le condizioni.