
06 Lug Si allarga il perimetro per risparmio energetico e sisma bonus
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020, in rettifica di una precedente posizione, ha stabilito che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, L. 296/2006 (e successive proroghe e modificazioni), spetti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”. Analogo riconoscimento deve essere operato, per ragioni di coerenza sistematica, agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-bis e ss., D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 90/2013 (cd. “sisma bonus”).
Risoluzione_n._34_del_25_giugno_2020.pdf270.12 KB06/07/2020, 05:56