24 Nov Senza indicazione delle rimanenze nel registro Iva acquisti la contabilità è inattendibile
Anche le imprese minori, che fruiscono del regime di contabilità semplificata, ai sensi del D.P.R. 600/1973, articolo 18, devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini Iva, il valore delle rimanenze, senza limitarsi ad annotare quello globale, ma distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, con analiticità adeguata rispetto all’attività esercitata, analiticità che può esser sindacata dall’ufficio solo ove il difetto della stessa impedisca in concreto l’esercizio della funzione di controllo; in assenza di tali indicazioni – che ove fatte oggetto di richiesta da parte dei verificatori possono esser fornite dal contribuente anche in sede procedimentale, durante l’accesso, l’ispezione e la verifica – l’ Amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all’accertamento induttivo”.
Cassazione – ordinanza n. 29105 – 20 giugno 2018 – 19 novembre 2018