Segnalazioni di debiti Iva all’Organismo di composizione della crisi

Segnalazioni di debiti Iva all’Organismo di composizione della crisi

  • Il Codice della crisi d’impresa stabilisce che anche l’Agenzia delle Entrate dal 15.08.2020 dovrà inviare segnalazioni quando l’esposizione debitoria supererà determinate soglie; se il debitore non regolarizza i propri debiti entro 90 giorni dal ricevimento di questa comunicazione, il creditore (Agenzia delle Entrate) dovrà effettuare la segnalazione all’Organismo di composizione della crisi d’impresa.
  • Questa segnalazione dovrà essere effettuata dall’Agenzia delle Entrate quando l’ammontare totale del debito scaduto e non versato relativo all’Iva risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica IVA sia pari ad almeno il 30% del volume d’affari del medesimo periodo e al tempo stesso, non inferiore a determinate soglie stabilite in base al volume d’affari dichiarato nella dichiarazione IVA del periodo precedente (€ 25.000 per volumi fino a € 2 milioni; € 50.000 euro per volumi fino a € 10 milioni; € 100.000 euro per volumi oltre € 10 milioni).