Sconto in fattura pari alla detrazione 50% – 65%

Sconto in fattura pari alla detrazione 50% – 65%

Al via lo sconto del prezzo pari alle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e per la riduzione del rischio sismico introdotto dal decreto Crescita. Si tratta della particolare procedura prevista dall’art. 10 del D.L. 34/209, il quale prevede che il soggetto che ha diritto alla detrazione del 65% oppure del 50% per gli interventi rivolti al risparmio energetico, nonché per coloro che sostengono spese per adeguare i fabbricati contro il rischio sismico che hanno diritto alla detrazione del 50% della spesa sostenuta entro il limite di 96.000 euro per ogni unità immobiliare, possono richiedere una riduzione del prezzo al fornitore della prestazione pari alla detrazione. Il fornitore verrà rimborsato sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione in cinque quote annuali di importo uguale; non vale il limite per la compensazione di 700.000 euro annui. Il fornitore può trasferire il credito ai propri rispettivi fornitori e qui la catena si interrompe e quindi non sono possibili altre cessioni a ritroso. È comunque vietata la cessione del credito ad istituti di credito o intermediari finanziari.
Questo significa che se il contribuente cambia i propri serramenti rispettando le prescrizioni per il risparmio energetico e spende l’importo di 25.000 euro può chiedere al fornitore degli infissi lo sconto di 12.500 euro pari alla detrazione di cui ha diritto.
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del Direttore del 31.07.2019, ha stabilito che il contribuente che sostiene le predette spese può optare per ottenere un contributo di importo pari alla detrazione sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto; il contributo viene quindi anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento.
L’opzione viene comunicata a consuntivo e cioè entro il 28.02 dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ed ottenuto lo sconto sul corrispettivo. L’opzione si comunica usando le funzioni rese disponibili dalla Agenzia delle Entrate nell’area riservata del sito internet. Fra gli elementi da trasmettere nella comunicazione figura anche l’accettazione del fornitore a concedere lo sconto pari alla detrazione fiscale. In alternativa l’opzione può essere fatta mediante comunicazione su modulo cartaceo da inviare via Pec alla Agenzia delle Entrate.
Qualora l’intervento sia effettuato da più fornitori lo sconto prezzo è applicato da ciascun fornitore nei limiti ovviamente del limite massimo previsto dalla norma.
Lo sconto viene evidenziato in fattura, ma ovviamente l’Iva viene applicata sull’importo al lordo della riduzione.
Il fornitore recupera lo sconto concesso esclusivamente in compensazione a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata comunicata l’opzione. Questo comporta che il contribuente non potrà aspettare fino al 28.02 dell’anno successivo per comunicare l’opzione, ma lo farà ben prima per consentire al fornitore il recupero senza attendere un anno.
Questa procedura dello sconto prezzo pari alla detrazione fiscale è molto contestata dagli artigiani perchè crea problemi finanziari evidenti in quanto a fronte di uno sconto praticato oggi pari alla metà o a due terzi della spesa, il recupero avviene in cinque anni. Si osserva però che il provvedimento non interviene sui criteri di determinazione dei prezzi. Sarà gioco forza che i prezzi saranno aumentati quanto meno dell’importo della attualizzazione a copertura della componente finanziaria generata dall’incasso dilazionato nel tempo.
Il provvedimento prevede, inoltre, la facoltà della cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale ai propri fornitori anche per gli interventi a riduzione del rischio sismico tenuto conto che per gli interventi di risparmio energetico questa procedura è già prevista ed operativa (provvedimento 18.04.2019).