Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali

Il Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 aveva introdotto modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
L’art 5 del Decreto 231 modificato recita:

  1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese e’ consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall’articolo 7.
  2. Il tasso di riferimento e’ così determinat (i) o per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, e’ quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno; (ii) o per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, e’ quello in vigore il 1° luglio di quell’anno.
  3. Il Ministero dell’economia e delle finanze da’ notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Con il comunicato pubblicato il 23 gennaio 2017 in Gazzetta il MEF comunica “che per il periodo 1º gennaio – 30 giugno 2017 il tasso di riferimento e’ pari allo 0 per cento.”