20 Dic RW anche per la detenzione nell’interesse altrui
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.26848 del 18 dicembre 2014 ha confermato che anche i soggetti non beneficiari effettivi dei trasferimenti debbono ritenersi destinatari dell’obbligo di indicare, nella propria dichiarazione dei redditi gli investimenti all’estero e/o le attività estere di natura finanziaria detenuti al termine del periodo di imposta; e ciò tutte le volte che tali soggetti abbiano la disponibilità e/o la possibilità di movimentazione di detti investimenti e/o attività; il controllo delle operazioni finanziarie da e verso l’estero, perseguito dal Legislatore, può invero essere efficacemente ottenuto sol dando alla nozione di “detenzione” un significato onnicomprensivo, perché anche la detenzione nell’interesse altrui costituisce idoneo strumento di occultamento, e quindi di sottrazione al controllo degli investimenti e delle attività finanziarie indicati nella norma (cfr sentenze n.17051/10, n.10332/07 e n.9320/03).