Riscossione – Nulla l’iscrizione di ipoteca senza preavviso

Riscossione – Nulla l’iscrizione di ipoteca senza preavviso

La Corte di Cassazione a SS.UU., con la sentenza n.19667 del 18 settembre 2014 ha affermato il principio di diritto per cui l’ipoteca prevista dall’art.77 d.P.R. n.602/73, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell’intimazione ad adempiere di cui all’art.50, co.2 del medesimo d.P.R. n.602/73, prescritta per il caso che l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l’iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, bensì un atto riferito a una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria. Sempre con la medesima sen-tenza è stato inoltre affermato che anche nel regime antecedente l’entrata in vigore del co.2-bis dell’art.77 d.P.R. n.602/73, introdotto con il D.L. n.70/11, l’Amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell’art.77, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine – che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in 30 giorni – perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’Amministrazione di attivare il “contraddittorio extra procedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia, in ragione della natura reale dell’ipo-teca, l’iscrizione eseguita in violazione di detto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l’illegittimità.