Reverse charge anche per gli impianti esterni

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Reverse charge anche per gli impianti esterni

Pubblicata ieri la circolare n. 27E per affrontare i problemi di applicazione del reverse charge in edilizia. 

Interventi di manutenzione straordinaria:  in base alla circolare 14/E del 27 marzo scorso si richiedeva la distinzione in fattura dei servizi soggetti al reverse charge da quelli soggetti al regime ordinario. Ora l’Agenzia consente di non operare la distinzione tra i due regimi per quegli interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, lavori che prima delle modifiche del 2014, introdotte al testo unico in materia edilizia Dpr 380/2001, rientravano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Forniture e servizi – distinzione tra forniture con posa in opera e le prestazioni di servizi:  richiamati i principi base sostenuti dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria e in propri precedenti chiarimenti per operare una classificazione corretta delle due operazioni. La tesi dell’Agenzia riprende il consolidato principio secondo cui «si ha appalto quando la fornitura costituisce un semplice mezzo per la produzione dell’opera e il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare al bene consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarlo alle specifiche esigenze del committente della prestazione, ma sono tali da dar luogo ad un servizio che, sotto il profilo qualitativo, assume valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte». Si rammenta che nel caso in esame è determinante verificare l’attività svolta da chi realizza l’operazione per stabilire la tipologia contrattuale posta in essere. Infatti, se il soggetto passivo svolge un’attività di produzione o commercio di beni la circostanza che ci sia una prestazione di posa non può modificare l’operazione che resta una cessione, mentre la prestazione resta un’operazione accessoria. Diversamente per le attività che consistono nelle prestazioni di servizi, dove sono forniti anche beni e materiali, questi ultimi non sono in grado di trasformare la prestazione in una vendita, a nulla influendo il valore e la quantità del materiale impiegato.
Concetto di fabbricato:  non deve essere più visto come strettamente circoscritto al solo edificio, ma interessa anche tutti quegli impianti e manufatti esterni che però sono funzionali all’edificio stesso. «... ogni qual volta l’installazione di un impianto sia funzionale o servente all’edificio, anche se parte dell’impianto è posizionato all’esterno dello stesso, deve trovare applicazione il meccanismo del reverse charge». In questo modo, prestazioni prima escluse dall’inversione contabile ora sono soggette al meccanismo dell’inversione contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo nella circolare sono richiamati gli impianti di sorveglianza perimetrali, gli impianti citofonici, i motori esterni degli impianti di climatizzazione, le tubazioni esterne degli impianti idraulici. Si sottolinea che sempre sulla base dello stesso principio, possono essere esclusi dal reverse charge anche degli impianti ubicati all’interno dell’edificio. Al riguardo l’Agenzia richiamando un precedente interpello della Dre dell’Emilia-Romagna afferma che non sono interessate dall’inversione contabile la realizzazione delle celle frigorifere per il mantenimento della merce in un capannone industriale.
Impianti fotovoltaici: richiamando il principio della funzionalità viene precisato che quando l’impianto è funzionale all’edificio esso è soggetto al reverse charge indipendentemente dalla sua ubicazione. Al contrario, se l’impianto è autonomamente accatastato è soggetto al regime ordinario.
Prestazioni in cui sono impiegati i cosiddetti beni di valore significativo che richiedono particolari modalità di calcolo per determinare l’applicazione dell’aliquota ridotta. L’Agenzia ha chiarito che trattandosi di un’ipotesi agevolativa che interessa soltanto i consumatori finali non riguarda i rapporti tra due soggetti passivi ai quali si applica il reverse charge.
Date le novità interpretative, l’amministrazione ricorda che comportamenti difformi adottati anteriormente all’emanazione della circolare non sono soggetti a sanzione.

pdfAE_CM_37E_221215.pdf413.7 KB23/12/2015, 08:53