Registro proporzionale per la cessione tramite asta della cubatura da parte del Comune

pdf

Registro proporzionale per la cessione tramite asta della cubatura da parte del Comune

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 80/E del 24 ottobre 2018, ha avuto modo di chiarire il corretto trattamento da riservare alla cessione di diritti volumetrici da parte di un Comune a mezzo di asta pubblica ai sensi del R.D. 827/1924. L’Agenzia delle entrate, preliminarmente precisa come, a prescindere dalla natura privatistica dello strumento utilizzato, di fatto opera una redistribuzione della volumetria presente sull’area di sua proprietà in base agli strumenti urbanistici vigenti, perseguendo, tramite l’esercizio della potestà conformativa del territorio, un interesse di carattere pubblicistico. Ne deriva che l’operazione ai fini Iva è carente del requisito soggettivo richiesto trattandosi di atto posto in essere dal Comune nell’ambito della sua attività istituzionale. Ne deriva che si rende applicabile, per effetto del principio dell’alternatività Iva-registro tale ultima imposta dovuta, in via generale, in misura proporzionale, sempre che non ricorrano i requisiti per l’applicazione di un regime fiscale agevolato. A tale ultimo fine, l’Agenzia delle entrate da una lettura coordinata delle norme agevolative e addiviene alla conclusione per cui la previsione di cui all’articolo 1, comma 88, L. 205/2017, non possa estendersi ad atti che, sebbene genericamente preordinati alla trasformazione del territorio, non hanno a oggettointerventi edilizi riconducibili a quelli previsti dalla disciplina individuata dalla L. 10/1977 e successive modifiche, tra i quali rientrano invece, tra l’altro, le cessioni di aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all’intervento edilizio, ovvero gli atti aventi a oggetto la redistribuzione di aree tra colottizzanti. Ne deriva che l’atto avente a oggetto la cessione di diritti volumetrici non può beneficiare del trattamento di favore di cui all’articolo 20, L. 10/1977. In conclusione, tale atto è soggetto a imposta proporzionale di registro nella misura del 9%, come previsto dall’articolo 1, Tariffa, parte prima, allegata al Tur, e, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, D.Lgs. 23/2011, a imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 50 euro.

pdfRisoluzionen.80del24102018.pdf325.21 KB27/10/2018, 05:50