21 Mag Registro: Per la prima casa l’abitazione deve essere “non di lusso” al rogito
In tema di agevolazioni tributarie derivanti dall’acquisto della prima casa, il D.M. 2 agosto 1969, articolo 10 a tenore del quale “alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al D.M. 4 dicembre 1961”, va attribuita non una finalità di separazione cronologica, nella definizione legislativa, di due diverse specie di “abitazioni non di lusso”, ma la semplice funzione di regolamentazione transitoria dell’unica fattispecie in essa prevista, relativa alle sole abitazioni o in corso di costruzione all’entrata in vigore del decreto o costruite successivamente, ma “in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore”, atteso che soltanto tali costruzioni potevano essere destinatarie dei benefici fiscali previsti dalle leggi in quel momento vigenti, ed ancora, “I principi di ragionevolezza ed equità contributiva impongono che, al fine di stabilire la spettanza delle agevolazioni tributarie derivanti dall’acquisto della prima casa, ai sensi del D.L. 155/1993, articolo 16 (convertito, con modificazioni, dalla L. 243/1993), rilevi che l’abitazione sia considerata “non di lusso” al momento dell’acquisto e non a quello della sua costruzione” (cfr. sentenze n. 17600/2010, n. 21791/2012 e n. 5691/2014).
Cassazione – sentenza n. 9202 – 7 aprile 2016 – 6 maggio 2016