Regime sanzionatorio per mancato assolvimento del bollo sulle fatture elettroniche

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Regime sanzionatorio per mancato assolvimento del bollo sulle fatture elettroniche

L’Agenzia delle entrate, con la consulenza giuridica n. 14/2020, ha affermato che, in caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo, la sanzione applicabile è, laddove l’imposta di bollo sia assolta:
– mediante contrassegno, quella dettata dall’articolo 25, comma 1, D.P.R. 642/1972;
– con modalità diverse dal contrassegno quella di cui all’articolo 13, D.Lgs. 471/1997.
La sanzione su cui applicare, in caso di definizione entro 30 giorni dalla comunicazione, la riduzione pari ad un terzo, ai sensi dell’articolo 12-novies, comma 1, D.L. 34/2019 è pari:

  • – al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • – al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
  • – a un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo (1%), se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.

Infine, la sanzione di cui all’articolo 12-novies, comma 1, terzo periodo, D.L. 34/2019, è ravvedibile ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. La misura su cui applicare le riduzioni disposte dalle lettere da a) a b-quater) dell’articolo 13 di cui sopra, va individuata secondo le regole dettate dal medesimo articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997. La comunicazione di cui all’articolo 12-novies, comma 1, D.L. 34/2019, con cui l’Agenzia delle entrate constata la violazione e comunica l’imposta, gli interessi e la sanzione da versare – inibisca al contribuente di avvalersi della facoltà di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997.

pdfAe_Consulenza_n._14_10122020.pdf192.20 KB19/12/2020, 07:28