Rateazione delle ritenute sospese nei Comuni del sisma

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Rateazione delle ritenute sospese nei Comuni del sisma

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 19/E del 6 marzo 2018, ha offerto alcuni chiarimenti in merito alle modalità di ripresa della riscossione delle ritenute sospese ai sensi dell’articolo 48, comma 1-bis, D.L. 189/2016, ai sensi del quale i sostituti d’imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei Comuni coliti dagli eventi sismici del 2016, non dovevano operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. I sostituti d’imposta, che a richiesta degli interessati residenti non hanno operato le ritenute, devono operare il conguaglio di fine anno (o di cessazione del rapporto) e indicare nella Certificazione Unica (CU) di cui all’articolo 4, comma 6-ter, D.P.R. 322/1998, l’ammontare delle ritenute operate e quello delle ritenute sospese per consentire ai contribuenti che hanno fruito delle previste agevolazioni di effettuare i versamenti dovuti nei termini previsti. Il diritto alla rateazione sussiste anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione, nonché in caso di revoca della sospensione già richiesta. Inoltre, il diritto alla rateazione sussista anche in capo agli eredi del titolare del reddito che abbia richiesto la sospensione delle ritenute al proprio sostituto d’imposta tenuto conto che il presupposto dell’obbligazione tributaria in questione, assistita dall’agevolazione consistente nella modalità rateizzata di riversamento della stessa, si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

pdfRisoluzionen.19_Edel6marzo2018.pdf248.52 KB10/03/2018, 06:22