Postergazione, le responsablità di amministratori e sindaci

Postergazione, le responsablità di amministratori e sindaci

Nell’ambito di una distrazione patrimoniale degli amministratori, la Cassazione (sentenza 12186/2019) ritiene configuri il reato di bancarotta fraudolenta il rimborso di somme versate in conto capitale o di finanziamenti erogati dai soci, se avvenuto in violazione dell’art. 2467 C.C.
Le somme in questione dovrebbero essere destinate al perseguimento dell’oggetto sociale, restituibili dopo la soddisfazione degli altri creditori. Nel caso in oggetto, il socio creditore era anche amministratore della società e di conseguenza la sua condotta integra il reato di bancarotta per distrazione. Richiamando passata giurisprudenza civile, la Corte precisa che il principio della postergazione mira a contrastare la situazione di sottocapitalizzazione, derivante dalla qualificazione delle somme erogate.
Nel riconoscere le responsabilità conseguenti anche in capo ai sindaci, la sentenza apre la porta all’estensione del principio anche a forme societarie diverse dalla Srl, destinataria della norma civilistica, alla luce deall’art. 2497-quinquies C.C., che ne estende l’applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento.
Soprattutto se l’assetto dei rapporti sociali fosse rappresentato da una compagine familiare o ristretta, ne deriverebbe l’estensione del principio che vincola di fatto le somme al perseguimento dell’oggetto sociale o comunque a tutela delle ragioni di credito dei terzi. In caso di violazione della disciplina, anche i sindaci sarebbero chiamati a rispondere (in concorso) della condotta distrattiva. In forza delle proprie funzioni, infatti, rientra nei doveri di vigilanza riscontrare l’inosservanza della norma, chiamando l’assemblea a intervenire in merito. E in assenza di intervento, provvedere ai sensi dell’art. 2409 C.C. (denuncia al Tribunale).