16 Dic Per l’esenzione Irap del commercialista bisogna scorporare le varie componenti di reddito
Il commercialista che sia anche amministratore, revisore e/o sindaco di società non è soggetto a Irap per il reddito netto di tali attività, perché è soggetta a imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività autoorganizzata dell’opera individuale. Il che si verifica in quanto, per la soggezione a Irap, non è sufficiente che il commercialista operi presso uno studio professionale, atteso che tale presupposto non integra di per se stesso il requisito dell’autonoma organizzazione. In conclusione, non è soggetto a imposizione quel segmento di ricavo netto consequenziale alle attività specifiche di amministratore, revisore e/o sindaco di società, purché risulti possibile, in concreto, scorporare le diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati (cfr. sentenze n. 11474/2017, n. 7378/2017, n. 16206/2017 e n. 16372/2017).
Cassazione – ordinanza n. 28988 – 18 ottobre 2017 – 4 dicembre 2017
Cassazione – ordinanza n. 28987 – 18 ottobre 2017 – 4 dicembre 2017