Per l’esenzione Irap del commercialista bisogna scorporare le varie componenti di reddito

Per l’esenzione Irap del commercialista bisogna scorporare le varie componenti di reddito

Il commercialista che sia anche amministratore, revisore e/o sindaco di società non è soggetto a Irap per il reddito netto di tali attività, perché è soggetta a imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività autoorganizzata dell’opera individuale. Il che si verifica in quanto, per la soggezione a Irap, non è sufficiente che il commercialista operi presso uno studio professionale, atteso che tale presupposto non integra di per se stesso il requisito dell’autonoma organizzazione. In conclusione, non è soggetto a imposizione quel segmento di ricavo netto consequenziale alle attività specifiche di amministratore, revisore e/o sindaco di società, purché risulti possibile, in concreto, scorporare le diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati (cfr. sentenze n. 11474/2017, n. 7378/2017, n. 16206/2017 e n. 16372/2017).
Cassazione – ordinanza n. 28988 – 18 ottobre 2017 – 4 dicembre 2017
Cassazione – ordinanza n. 28987 – 18 ottobre 2017 – 4 dicembre 2017