10 Ott Organizzazione di viaggi delle associazioni
Esaminiamo brevemente gli aspetti giuridici ed amministrativi collegati all’organizzazione di un viaggio. Occorre fare riferimento alla L. 29 marzo 2001 recante la riforma della legislazione nazionale sul turismo (in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001): Art. 7: commercializzazione, intermediazione e gestione di prodotti e di servizi concorrenti alla formazione dell’offerta turistica possono essere poste in essere da associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali (comma nove – si rileva che manca l’indicazione delle sportive ma è opinione consolidata che vi siano ricomprese -) “esclusivamente per i propri aderenti ed associati“. Non sembra possibile fare offerte al pubblico di partecipazione all’iniziativa (concorrenza con le agenzie di viaggio e i tour operator). Sono vietati annunci su giornali, siti internet, bacheche dove si invita ad iscriversi al viaggio. Tale disciplina nazionale, è adattata da leggi regionali di recepimento con ulteriori limiti. Occorre una verificare a livello territoriale. L’aspetto fiscale: l’articolo 148 del testo unico delle imposte sul reddito e l’articolo 4 del decreto istitutivo dell’Iva stabiliscono che i proventi derivanti dall’organizzazione di gite e viaggi sono da considerarsi sempre rilevanti, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’imposta sul valore aggiunto, anche se riscossi da associati all’associazione che indice la gita. Pertanto, per poter svolgere tale attività, si dovrà sempre assoggettare ad Iva i compensi introitati mentre, ovviamente, saranno deducibili i costi sostenuti anche nel caso in cui i partecipanti alla gita o al viaggio siano tutti associati all’associazione. Lo stesso trattamento si prativa anche verso la somministrazione di pasti e le prestazioni alberghiere. So può ovviare operando attraverso l’intermediazione di una agenzia di viaggio (tour operator) che rediga il programma del soggiorno e del viaggio e introiti le quote singol che otranno anche essere “raccolte” dal club ma l’agenzia di viaggio dovrà operare tante ricevute per quante sono le persone partecipanti. In alternativa, di volta, in volta, ogni partecipante può provvedere direttamente al pagamento all’erogatore del servizio (ristoratore o albergatore che sia). Non risultando l’associazione l’organizzatore della gita o del viaggio, la medesima non risponderà di eventuali richieste di risarcimento per danni derivanti dall’effettuazione della gita. Più corretto pare “fiscalizzare” potendo utilizzare gli adempimenti semplificati della L. 398/1991, ci si limiterà all’autodenuncia mensile dei corrispettivi introitati, senza bisogno, comunque, dell’emissione di fatture o ricevute fiscali e con l’abbattimento del 50% dell’Iva introitata. L’aspetto della responsabilità potrà, comunque, essere tutelato mediante una opportuna polizza di responsabilità civile che resta una copertura comunque opportuna per ogni associazione.