Obbligo di tenuta della scheda carburante per la deducibilità del costo del carburante

Obbligo di tenuta della scheda carburante per la deducibilità del costo del carburante

A norma del D.P.R. 444/1997, articoli 1 e 2 la deducibilità del costo rappresentato dall’acquisto di carburante, sia ai fini della determinazione del reddito di impresa che per la detraibilità dell’Iva assolta sull’acquisto del carburante stesso, è subordinata alla istituzione della apposita scheda carburante contenente le annotazioni prescritte (tra cui la sottoscrizione per convalida dell’addetto alla distribuzione di carburante e l’indicazione del chilometraggio percorso). L’inosservanza di tali prescrizioni non costituisce mera irregolarità formale, ma determinamelo una incertezza in ordine alla inerenza del costo al reddito di impresa, comportandone la indeducibilità quale componente negativo e la indetraibilità della corrispondente Iva assolta (cfr. sentenze n. 24930/2011 e n. 24409/2016).
Cassazione – sentenza n. 16527 – 7 aprile 2017 – 5 luglio 2017