
05 Nov Nuove misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19
Nella giornata di ieri, 4 novembre, il Presidente del Consiglio ha firmato il D.P.C.M. 03.11.2020, in vigore da venerdì 6 novembre e fino al 3 dicembre 2020. Le nuove disposizioni prevedono misure differenziate a seconda della fascia di rischio di contagio alla quale può essere ricondotta ciascuna Regione/Provincia autonoma. Il territorio nazionale è stato quindi suddiviso in tre fasce: è lasciato al Ministero della salute il compito di individuare, con apposita ordinanza, le Regioni che presentano un alto rischio. Ogni settimana il Ministero della salute aggiorna la lista e la permanenza, per 14 giorni, in un livello di rischio o scenario inferiore comporta la nuova classificazione. Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni.
Nell’elenco che segue sono richiamate le previsioni valide per tutto il territorio nazionale, e, quindi, anche per le c.d. “zone gialle”, ovvero quelle zone non caratterizzate da un livello di rischio “alto”.
Intero territorio nazionale
(zone “gialle”: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia e Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto)
(zone “arancioni”: Puglia e Sicilia)
(zone “rosse”: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta)
Centri commerciali Chiusura nei giorni festivi e pre-festivi. Restano aperte soltanto le attività essenziali (farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi ed edicole).
Esercizi commerciali, locali pubblici o aperti al pubblico È obbligatorio esporre, all’ingresso, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e linee guida vigenti.
Apposite linee guida disciplinano l’attività di commercio al dettaglio (allegati 10 e 11).
Servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) Consentiti dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00.
Il consumo al tavolo è consentito per un numero massimo di quattro persone per tavolo (salvo il caso in cui siano tutti conviventi).
Dalle ore 18.00 è vietato il consumo di cibo e bevande in luoghi aperti al pubblico.
Non sono invece previsti limiti di orario per la ristorazione negli alberghi e strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti ivi alloggiati.
Ammesse le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
Ristorazione d’asporto Ammessa fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Consegna a domicilio Sempre ammessa.
Servizi alla persona (parrucchieri, estetiste, ecc..) L’attività è ammessa, a condizione che le Regioni e le Province autonome accertino la compatibilità dello svolgimento di queste attività con la situazione epidemiologica e individuino protocolli e linee guida.
Strutture ricettive L’attività è ammessa, nel rispetto delle linee guida individuate dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, e, comunque, in coerenza con l’allegato 10 al D.P.C.M..
Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò Chiusi, anche se svolti all’interno di locali nei quali è esercitata una differente attività (come, ad esempio, bar e tabaccherie).
Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche Sospesi, anche se le attività sono svolte all’aperto.
Sale da ballo, discoteche, feste e sagre Sospese le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sia all’aperto che al chiuso.
Vietate le feste, anche all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie religiose.
Vietate le sagre, le fiere ed eventi simili.
Convegni, congressi e altri eventi Sospesi. Ammessi soltanto con modalità a distanza.
Concorsi e abilitazione all’esercizio delle professioni Sono sospese le prove concorsuali e quelle di abilitazione all’esercizio della professione, ad eccezione dei concorsi per il personale sanitario. Sono consentite valutazioni in modalità telematica e correzioni delle prove scritte da remoto.
Trasporto pubblico È ammesso un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.
Musei e luoghi di cultura Sospese le mostre e chiusi i musei e altri luoghi di cultura.
Spostamenti Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Per la restante parte della giornata è fortemente raccomandato non spostarsi.
Scuola Continua a svolgersi in presenza soltanto l’attività didattica per la scuola dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie.
Chiuse le Università, salvo specifiche attività.
I corsi di formazione pubblici e privati possono essere svolti solo con modalità a distanza.
Il D.P.C.M. dedica poi specifiche misure alle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (zone “arancioni”) e di massima gravità (zone “rosse”).