
30 Ott Nuova prassi sui rimborsi Iva
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n.35/E del 27 ottobre 2015, ha fornito chiarimenti sulla nuova disciplina dei rimborsi Iva di cui all’articolo 38-bis D.P.R. 633/1972. Si evidenziano qui di seguito alcune questioni che sono state affrontate.
Termini di presentazione della dichiarazione integrativa: Sia nel caso in cui è stato omesso o sbagliato il visto di conformità sia in quello dove il contribuente vuole cambiare la modalità di utilizzo del credito Iva, è possibile presentare una dichiarazione integrativa entro il termine di trasmissione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo. Inoltre, in caso di revoca in tutto o in parte dell’importo originariamente chiesto a rimborso, ovvero incremento dell’importo chiesto a rimborso e proporzionale riduzione di quello chiesto in compensazione o detrazione, occorre presentare una dichiarazione integrativa non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998).
Sopravvivenza della dichiarazione sostitutiva: Non è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva in un momento successivo alla dichiarazione/istanza. Infatti la dichiarazione sostitutiva può essere prodotta successivamente solo qualora venga presentata una dichiarazione correttiva/integrativa.
Garanzia in caso di accertamento: Con riferimento ai rimborsi di importo superiore a 15mila euro, per i quali è necessaria la presentazione della garanzia quando al contribuente sono stati notificati avvisi d’accertamento, nel caso in cui la rettifica abbia a riguardo l’imposta di Registro, per determinare lo “scarto” tra dichiarato e accertato, è necessario calcolare la differenza tra l’imposta complessiva che risulta dovuta in base all’atto, considerata pari a zero in caso di omessa registrazione, e la maggiore imposta accertata. Nell’ipotesi, invece, di rettifiche relative a imposte sostitutive o a redditi a tassazione separata, lo stesso calcolo, va effettuato con riferimento alla specifica imposta accertata, tenuto conto dell’autonoma determinazione delle basi imponibili su cui sono calcolate le diverse imposte. Tuttavia, qualora la rettifica determini l’attrazione a tassazione ordinaria del reddito originariamente sottoposto a imposta sostitutiva o a tassazione separata, la verifica deve individuare l’imposta complessivamente dovuta, calcolata sulla base imponibile rettificata e, pertanto, il confronto deve tener conto di quanto già dichiarato dal contribuente anche titolo di imposta sostituiva o di tassazione separata.
Accertamento con adesione o conciliazione giudiziale e soglia dei 15mila euro: La ridefinizione dalla pretesa erariale a seguito di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale o reclamo/mediazione, avvenuta anche dopo la richiesta di rimborso, comporta una nuova verifica del raggiungimento della soglia dei 15mila euro di rimborso oltre la quale occorre presentare garanzia (articolo 38-bis, comma 4, lettera b), D.P.R 633/1972).
Rimborsi trimestrali ante 2015: Per i rimborsi Iva trimestrali antecedenti il 2015, la presentazione della dichiarazione annuale relativa ad anni d’imposta fino al 2014, contenente l’indicazione dei rimborsi trimestrali presentati e munita del visto di conformità o di sottoscrizione alternativa, assolve alle condizioni di esonero della garanzia.
Correzioni al quadro TD: Il contribuente ha la possibilità di presentare un successivo modello TR per correggere il quadro TD. Esso può essere presentato a patto che l’ufficio non abbia già validato la disposizione di pagamento ovvero il credito non sia già stato utilizzato in compensazione. Nell’ipotesi di richiesta di esonero dall’obbligo di prestare garanzia, il nuovo modello TR deve recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti patrimoniali e contributivi.
Dichiarazione sostitutiva del rappresentate fiscale; Quando l’istanza di rimborso è presentata dal rappresentante fiscale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la solidità patrimoniale, per accedere ai rimborsi superiori a 15mila euro, può essere presentata dal rappresentante fiscale medesimo, se il soggetto titolare è residente nell’Unione europea, ovvero se la produzione della dichiarazione avviene in applicazione di convenzioni internazionali tra l’Italia ed il Paese di provenienza. Negli altri casi la solidità patrimoniale deve essere attestata mediante la procedura prevista dall’articolo 3, comma 4, D.P.R. 445/2000.