Non è obbligatoria la sussistenza di operazioni attive per detrarre l’iva sulle attività preparatorie

Non è obbligatoria la sussistenza di operazioni attive per detrarre l’iva sulle attività preparatorie

L’effettiva inerenza all’esercizio dell’impresa, sussiste quando l’operazione passiva sia compiuta in stretta connessione con le finalità imprenditoriali, senza, tuttavia, che sia richiesto il concreto esercizio dell’impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche nel caso di assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività meramente preparatorie, quali la ristrutturazione di un immobile, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica chi ha l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica ai sensi dell’articolo 4, della sesta Direttiva ed effettua a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato come soggetto passivo ed ha il diritto di detrarre immediatamente l’Iva dovuta o pagata sulle spese d’investimento sostenute in vista delle operazioni che intende effettuare e che danno diritto alla detrazione, senza dover aspettare l’inizio dell’esercizio effettivo della sua impresa.
Cassazione – sentenza n. 19481 – 23 settembre 2015 – 30 settembre 2016