Non basta il semplice valore dichiarato ai fini del registro per accertare la “reale” plusvalenza

Non basta il semplice valore dichiarato ai fini del registro per accertare la “reale” plusvalenza

Il D.Lgs. 147/2015 all’articolo 5, comma 3 prevede che gli articoli 58, 68, 85 e 86, Tuir e gli articoli 5. 5-bis, 6 e 7, D.Lgs. 446/1997, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito a fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 131/1986, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui D.Lgs. 347/1990, articolo 1. La norma è applicabile anche ai giudizi in corso, atteso l’intento interpretativo chiaramente espresso dal Legislatore e considerato che il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative (cfr. sentenze n. 6135/2016 e n. 7488/2016).
Cassazione – ordinanza n. 24702 – 27 ottobre 2016 – 2 dicembre 2016