14 Gen Non basta il semplice valore dichiarato ai fini del registro per accertare la “reale” plusvalenza
Il D.Lgs. 147/2015 all’articolo 5, comma 3 prevede che gli articoli 58, 68, 85 e 86, Tuir e gli articoli 5. 5-bis, 6 e 7, D.Lgs. 446/1997, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito a fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 131/1986, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui D.Lgs. 347/1990, articolo 1. La norma è applicabile anche ai giudizi in corso, atteso l’intento interpretativo chiaramente espresso dal Legislatore e considerato che il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative (cfr. sentenze n. 6135/2016 e n. 7488/2016).
Cassazione – ordinanza n. 24702 – 27 ottobre 2016 – 2 dicembre 2016