16 Dic Niente detrazione Iva in caso di premi di fine anno
I premi – clienti non legittimano alcuna detrazione d’imposta, in conformità dell’orientamento per cui in tema di Iva, lo sconto o abbuono praticato sul prezzo di fornitura, che consente l’applicazione del D.P.R. 633/1972, articolo 26, deve incidere direttamente sul prezzo della merce o del servizio, riducendone l’ammontare dovuto per le singole operazioni poste in essere, e deve costituire il frutto di un accordo, il quale può essere documentale o verbale, e persino successivo, ma va provato, dai soggetti interessati, mediante la trasfusione del patto stesso in note di accredito, emesse da una parte in favore dell’altra, con l’allegazione della causale che, volta per volta, abbia giustificato gli sconti medesimi. La detrazione dell’imposta non spetta, invece, ove il giudice di merito accerti, in fatto, che non si trattava di sconti ma di un premio di fine anno, ossia di un contributo autonomo riconosciuto indistintamente a fine esercizio al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato o comunque per incentivarlo a futuri acquisti (cfr. ordinanze n. 11398/2015 e n. 815/2017).
Cassazione – ordinanza n. 28726 – 26 settembre 2017 – 30 novembre 2017