01 Ago MEF – Disposizioni attuative per l’applicazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo
l MEF ha emanato il Decreto ministeriale di attuazione delle disposizioni concernenti il credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L.145/2013, così come sostituito dall’art. 1, c.35 della legge 190/2014. Attività ammesse al credito.
L’art. 2 stabilisce che
“sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
- lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti”.
Soggetti beneficiari. L’art. 3 sostiene che tutte le tipologie di imprese possono beneficiarne, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dal regime contabile da esse adottato, purché effettuino investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta 2015 fino al periodo d’imposta 2019 compreso.
Agevolazione concedibile. Secondo l’art. 5, il credito d’imposta spetta, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario:
- nella misura del 50% della spesa incrementale relativa ai costi del personale altamente qualificato in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all’allegato 1 annesso al 145/2013 e relativa ai costi per spese concernenti i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
- nella misura del 25% della spesa incrementale relativa ai costi delle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto e relativa ai costi per le competenze tecniche e privative industriali concernenti un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.