
16 Nov Mancata emissione fatture elettroniche e regime sanzinatorio
L’Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 23/2019 ha chiarito come la mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti – cui va equiparata la tardività nell’adempimento – comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6, D.Lgs. 471/1997, ossia, per ogni violazione:
– fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro;
– da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Troveranno altresì applicazione non cumulativa, ma alternativa tra loro, gli istituti di cui agli articoli 12 e 13, D.Lgs. 472/1997.
Inoltre, con specifico riferimento al primo periodo di applicazione della fatturazione elettronica tramite SdI, con l’articolo 10, comma 1, D.L. 119/2018, ha statuito che le sanzioni individuate all’articolo 1, comma 6, D.Lgs. 127/2015:
– non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva relativa all’operazione documentata;
– sono ridotte dell’80%, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo, riduzione che si applica sino al 30 settembre 2019 per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile.