Le regole per il bonus vacanze

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Le regole per il bonus vacanze

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 17 giugno 2020, protocollo n. 237174, ha emanato le regole applicative delle disposizioni in materia di tax credit vacanze di cui all’articolo 176, D.L. 34/2020. L’agevolazione è riconosciuta ai nuclei familiari aventi un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro. La richiesta di accesso è effettuata, a decorrere dal 1° luglio 2020, da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare mediante l’applicazione per dispositivi mobili denominata IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A., accessibile mediante l’identità SPID o mediante la Carta di identità elettronica (CIE) in conformità alle indicazioni, rispettivamente, di AgiD sull’utilizzo di SPID e del Ministero dell’Interno sull’utilizzo della CIE. PagoPA S.p.A. verifica la sussistenza dei requisiti e restituisce al richiedente un messaggio contenente l’esito della richiesta. In caso di esito positivo della verifica PagoPA S.p.A. genera un codice univoco ed un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto. In esito alla corretta acquisizione dei predetti dati, l’Agenzia delle entrate conferma al richiedente, per il tramite dell’applicazione, il riconoscimento dell’agevolazione,comunicando il codice univoco ed il QR-code nonché l’importo massimo dell’agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile. Lo sconto è utilizzabile nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Al momento del pagamento, presso il fornitore, dell’importo dovuto, il componente del nucleo familiare comunica al fornitore il codice univoco, o esibisce il QR-code. Al fine di poter procedere all’applicazione dello sconto, il fornitore acquisisce il codice univoco (o il QR-code) e lo inserisce, unitamente al codice fiscale dell’intestatario della fattura ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale e all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. A decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto il fornitore recupera lo sconto effettuato mediante un credito d’imposta di pari importo fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. 4.2. In alternativa all’utilizzo in compensazione, sempre a decorrere dal giorno successivo alla conferma dello sconto, il credito d’imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

pdfRU_237174_del_17-6-2020.pdf127.83 KB20/06/2020, 08:15