Le prove contro il redditometro

Le prove contro il redditometro

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spese per incrementi patrimoniali, la prova documentale contrarie ammessa per il contribuente del D.P.R. 600/1972, articolo 38, comma 6, nella versione vigente “ratione temporis”, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Non è dunque sufficiente dare la prova del semplice “transito” della disponibilità economica, pur non essendo richiesta anche la prova che la spesa per incremento patrimoniale sia stata in effetti sostenuta proprio con quei redditi, esenti o già soggetti a ritenuta alla fonte. Occorre tuttavia fornire la prova, oltre che della durata del possesso anzitutto dell’entità di tali ulteriori redditi e quindi che si tratti di redditi esenti da tassazione o già assoggettati a tassazione (cfr. sentenze n. 8995/2014, n. 25104/2014, n. 14885/2015, n. 22944/2015 e n. 1332/2016).
Cassazione – ordinanza n. 20143 – 6 luglio 2017 – 17 agosto 2017
Cassazione – ordinanza n. 20142 – 6 luglio 2017 – 17 agosto 2017