Le principali novità della Legge europea 2017

Le principali novità della Legge europea 2017

E’ stata pubblicata la L. 20.11.2017, n. 167 (Legge europea 2017), in vigore dal 12.12.2017, contenente disposizioni in merito agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Ue. Di seguito si illustrano le novità in materia di Iva e in materia di agevolazioni.
Rimborsi Iva (art. 7, L. 167/2017): è riconosciuta una somma a titolo di ristoro per i costi sostenuti dai soggetti passivi Iva tenuti a prestare una garanzia all’Erario in relazione alle richieste di rimborso Iva (art. 38-bis, co. 4, D.P.R. 633/1972). Tale somma è fissata nella misura dello 0,15% dell’importo garantito per ogni anno di durata della stessa garanzia e spetta solo dal momento in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Questa disposizione si applica a decorrere dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale Iva relativa al 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre 2018.
Restituzione dell’Iva non dovuta (art. 8, L. 167/2017): l’istanza di restituzione dell’Iva non dovuta va presentata entro il termine di 2 anni dalla data del versamento o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Nel caso in cui però l’Iva non dovuta venga applicata a una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva, la suddetta istanza può essere presentata dal cedente o prestatore entro 2 anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o al committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa (nuovo art. 30-ter, D.P.R. 633/1972).
Esportazioni umanitarie (art. 9, L. 167/2017): è prevista la non imponibilità Iva delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle Amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dal territorio Ue, in attuazione di scopi umanitari. La prova dell’avvenuta esportazione è data dalla documentazione doganale (nuovo art. 8, co. 1, lett. b-bis, D.P.R. 633/1972).
Imprese marittime (art. 10, L. 167/2017): vengono estese una serie di agevolazioni alle imprese marittime, attualmente limitate solo alle navi iscritte nel registro internazionale italiano, anche alle navi iscritte nei registri dei Paesi Ue o dello Spazio economico europeo. In particolare, si tratta del credito d’imposta riconosciuto agli armatori in misura corrispondente all’Irpef dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato, dell’irrilevanza dell’80% dei redditi, derivanti dall’utilizzo delle navi iscritte nel registro internazionale, dell’esclusione da Irap del valore della produzione derivante dall’utilizzo delle navi iscritte nel registro internazionale e del regime del tonnage tax.