Le novità in tema di decadenza prima casa

Le novità in tema di decadenza prima casa

I presupposti della revoca dell’agevolazione prima casa permangono integri anche alla luce dello jus superveniens di cui al D.Lgs. 23/2011, articolo 10, comma 1, lettera a) il quale, nel sostituire l’articolo 1, comma 1 della Parte Prima Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, ha sancito il superamento del criterio di individuazione dell’immobile di lusso – non ammesso, in quanto tale, al beneficio “prima casa” sulla base dei parametri di cui al D.M. LL.PP. 2 agosto 1969. In forza della disposizione sopravvenuta, infatti, l’esclusione dalla agevolazione non dipende più dalla concreta tipologia del bene e dalle sue intrinseche caratteristiche qualitative e di superficie (individuate sulla base del suddetto D.M.), bensì dalla circostanza che la casa di abitazione oggetto di trasferimento sia iscritta in categoria catastale A1, A8 ovvero A9 (rispettivamente: abitazioni di tipo signorile; abitazioni in ville; castelli e palazzi con pregi artistici o storici). Al fine di allineare allo stesso criterio dell’imposta di registro anche l’agevolazione “prima casa” attribuita con aliquota Iva ridotta, il Legislatore è poi intervenuto con il D.Lgs. 175/2014, articolo 33 che, nel modificare il n. 21 della Tabella A, Parte 2, Allegata al D.P.R. 633/1972, ha espressamente richiamato il “criterio catastale”; con il risultato che anche l’agevolazione Iva è esclusa (indipendentemente dalla sussistenza di tutti gli altri requisiti) per gli immobili rientranti in una delle suddette categorie.
Cassazione – sentenza n. 11621 – 23 gennaio 2017 – 11 maggio 2017