09 Nov Le conseguenze del reverse charge
Il meccanismo contabile configurato dalla previsione di cui all’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972, mira, tra 2 soggetti passivi che non soggiacciono con riferimento alla medesima operazione a limitazioni del diritto alla detrazione, ad annullare, da un lato, l’originario debito di imposta del soggetto attivo dell’operazione e, dall’altro, l’originaria detrazione operata dal soggetto passivo. In capo al primo, a seguito dell’emissione della nota di variazione, sorge il diritto a detrarre dall’imposta dovuta, ai sensi dell’articolo 19, D.P.R. 633/1972, un importo pari a quello a suo tempo annotato a debito nel registro delle fatture di cui all’articolo 23, D.P.R. 633/1972 e oggetto della variazione; il secondo, al quale spettava il diritto alla detrazione per avere annotato a suo tempo nel registro degli acquisti l’Iva addebitatagli a titolo di rivalsa, è tenuto a compiere l’operazione inversa. Pertanto, il cessionario, ai sensi dell’articolo 23, D.P.R. 633/1972, è tenuto ad annotare, entro 15 giorni, la nota di credito ricevuta dal prestatore del servizio e provvedere, correlativamente, a farne specifica indicazione nella successiva liquidazione, al fine di non avvalersi, illegittimamente, del credito di imposta conseguente alla precedente emissione in proprio favore della fattura originaria.
Cassazione – sentenza n. 26894 – 28 maggio 2019 – 22 ottobre 2019