05 Mag La soppressione della scheda carburante
La Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017) ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, oltre che per le operazioni effettuate con la Pubblica Amministrazione, anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da privati ad altri privati, anche non soggetti passivi Iva. In altri termini, l’obbligo della e-fattura è stato esteso anche alle operazioni B2B (business to business) e a quelle B2C (business to consumer). La decorrenza è stata fissata al 1° gennaio 2019, tuttavia per alcuni settori è stata anticipata al 1° luglio 2018 (comma 917, articolo 1, Legge 205/2017). In particolare, la fatturazione elettronica dovrà essere utilizzata, a partire dall’1.07.2018, per:
- le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.
Tuttavia, il successivo comma 920 della Legge di Bilancio 2018, modificando l’articolo 22 del D.P.R. 633/1972, impone l’utilizzo della fattura elettronica, sempre a partire dal 1° luglio 2018, anche per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva. Da tale data, inoltre, viene previsto l’esonero dall’obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione (soggetti non passivi Iva).
Acquisto di carburante
La Legge di Bilancio 2018 ha, quindi, previsto l’obbligo di fatturazione elettronica in due diversi ambiti, i quali sono comunque connessi:
- cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti Iva.
Le due norme sono chiaramente interconnesse tra loro, ma potrebbero creare alcuni disallineamenti in quanto il primo punto fa espresso riferimento a benzina e gasolio, escludendo le altre tipologie di carburante che invece sono ricomprese nel secondo obbligo, ma solo se acquistate presso gli impianti stradali. Di conseguenza, dal 1° luglio 2018 è soppressa la scheda carburante, che dovrà essere utilizzata per certificare gli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2018. Gli acquisti effettuati presso gli impianti stradali, quindi, devono essere documentati dalla e-fattura se effettuati da soggetti passivi Iva. Per i carburanti a cui si applica la disposizione si può far riferimento, in attesa di nuovi chiarimenti, alla C.M. 205/1998, nella quale vengono ricompresi tra i carburanti per autotrazione:
- benzina normale;
- benzina super;
- benzina verde;
- miscela di carburante e lubrificante;
- gasolio;
- gas metano;
- GPL.
La detrazione Iva e la deducibilità dei costi dal 1° luglio 2018
Come si è avuto modo di analizzare, dal 1° luglio 2018 non si potrà più utilizzare la scheda carburante a seguito dell’introduzione della fattura elettronica. Sono stati introdotti, inoltre, anche specifici adempimenti per i soggetti passivi Iva che acquistano carburanti ai fini della detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto e della deducibilità dei costi connessi. A decorrere dal 1° luglio 2018, infatti, ai fini dell’Iva e delle imposte dirette, gli acquirenti dovranno effettuare i pagamenti dei rifornimenti attraverso strumenti tracciabili. I metodi che consentono la detrazione Iva e la deduzione della spesa sono stati individuati, oltre che dai commi 922 e 923 della Legge di Bilancio 2018, anche dal provvedimento AdE 4.4.2018 (prot. 73203/2018) e si fa riferimento a:
- carte di credito, carte di debito e carte prepagate emesse da intermediari tenuti alla comunicazione all’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, comma 6 del D.P.R. 605/1973;
- assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al R.D. 1736/1933 e al D.P.R. 144/2001;
- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente;
- altri strumenti elettronici previsti all’articolo 5 del D.Lgs. 82/2005, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014.
Tra gli altri strumenti ricompresi nel citato provvedimento sono ricompresi anche le carte, anche non ricaricabili, e i buoni purché la cessione/ricarica sia effettuata con un mezzo di pagamento tracciabile e sia documentata da e-fattura. Ne consegue che l’utilizzo del contante comporta l’indetraibilità dell’Iva e l’indeducibilità dei costi.
Contratti di netting: Le suddette disposizioni si applicano anche ai contratti di netting, nei quali l’acquirente stipula un contratto di somministrazione direttamente con la società petrolifera, purché i pagamenti avvengano con uno dei precedenti strumenti (provvedimento AdE del 4.04.2018).
1- Detrazione Iva
La Legge di Bilancio 2018 (comma 923, articolo 1, L. 205/2017) ha modificato la lettera d), comma 1, articolo 19-bis.1 del D.P.R. 633/1972 prevedendo l’obbligo, ai fini della detrazione dell’imposta, di effettuare il pagamento degli acquisti o delle importazioni di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore tramite strumenti tracciabili, quali carte di credito, carte di debito o carte prepagate e gli altri individuati dal provvedimento AdE del 4.04.2018, come precedentemente illustrati. Per veicoli a motore si intendono quelli, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non superi 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non sia superiore a otto.
Operazioni interessate
Oltre agli acquisti di carburanti e lubrificanti per aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, è ammessa la detrazione dell’Iva solo se il pagamento relativo all’operazione è effettuato mediante strumenti tracciabili, anche per le seguenti ipotesi:
- le prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, degli stessi beni;
- le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili, riferite sempre ai mezzi di cui sopra.
Si ricorda, infine, che l’imposta in questi casi è detraibile nelle misure indicate dall’articolo 19 del D.P.R. 633/1972, ossia:
- integralmente, se il mezzo è utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione, o se concesso ai dipendenti con addebito;
- al 40%, se è utilizzato promiscuamente, o se concesso ai dipendenti senza addebito.
2 – Deduzione ai fini delle imposte dirette
L’ulteriore modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2018 (comma 922) riguarda l’articolo 164 del Tuir, al quale è stato aggiunto il comma 1-bis, secondo il quale le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante uno degli strumenti di pagamento tracciabili individuati dallo stesso comma (carte di credito, di debito e prepagate) e dal citato provvedimento AdE del 4.04.2018.