04 Lug La responsabilità del socio va provata dal bilancio finale di liquidazione
Deve escludersi che la cancellazione della società dal registro della imprese – pur provocando l’estinzione dell’ente debitore (per le cancellazioni successive all’entrata in vigore del D.Lgs. n.6/03, art.4, che, modificando l’art.2495 cod.civ., co.2, ha ad esse attribuito efficacia costitutiva) – comporti al tempo stesso la sparizione dei debiti insoddisfatti che la società aveva nei riguardi dei terzi, determinandosi un fenomeno di tipo successorio, sia pure connotato da caratteristiche sui generis, in dipendenza del quale i soci sono gli effettivi titolari dei debiti sociali – conservando, il debito originario della società, intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica – nei limiti in cui abbiano ricevuto utili in base a riparto, a seguito di bilancio finale di liquidazione. Da tale ultima condizione dipende la possibilità di proseguire – o instaurare – l’azione da parte del creditore sociale.
È pertanto evidente, come risulta dal chiaro tenore testuale della norma, che la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali non assolte è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio di liquidazione della società, e che tale quota è stata attribuita al socio : ne consegue che il creditore, il quale intenda agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità di quest’ultimo (vale a dire la sua legittimazione passiva), e cioè che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata da questi riscossa (cfr. sentenza SS.UU. n.6070/13 e sentenze n.19453/12, n.7679/12, n.7676/12, n.1468/04 e n.5113/03).
Cassazione – sentenza n.13259 – 12 febbraio 2015 – 26 giugno 2015