19 Mar La presentazione della dichiarazione annuale Iva vale come istanza di presentazione del rimborso
La domanda di rimborso dell’Iva o di restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, analogamente a quanto avviene in materia di imposte dirette, ed in linea con la Sesta Direttiva CEE, per la quale il diritto al ristoro dell’Iva versata “a monte” è principio basilare del sistema comunitario, per effetto del principio di neutralità, mentre la presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente presupposto per l’esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito d’imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell’apposita, ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dal D.P.R. 636/1972, articolo 16 e, oggi, dal D.Lgs. 546/1992, articolo 21, comma 2, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex articolo 2946, cod. civ. (cfr. sentenze n. 20039/2011, n. 7684/2012 e n. 15229/2012).
Cassazione – ordinanza n. 4240 – 3 febbraio 2016 – 3 marzo 2016