29 Giu La fallibilità delle cooperative
Lo scopo mutualistico proprio delle cooperative può avere gradazioni diverse, che vanno dalla cosiddetta mutualità pura, caratterizzata dall’assenza di qualsiasi scopo di lucro, alla cosiddetta mutualità spuria che, con l’attenuazione del fine mutualistico, consente una maggiore dinamicità operativa anche nei confronti di terzi non soci, conciliando così il fine mutualistico con un’attività commerciale e con la conseguente possibilità per la cooperativa di cedere beni o servizi a terzi a fini di lucro. Dunque, l’esercizio di un’impresa commerciale e il relativo intento di lucro non sono inconciliabili con lo scopo mutualistico proprio della cooperativa, essendosi ormai superata l’immedesimazione tra società e scopo di lucro da un lato e cooperativa e interesse mutualistico dall’altro. In conclusione, lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo), non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, poiché è configurabile attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell’attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo), requisito quest’ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, può essere presente anche in una società cooperativa pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci, sicché anche tale società, ove svolga attività commerciale, può, in caso di insolvenza, essere assoggettata a fallimento in applicazione dell’articolo 2545-terdecies, cod. civ. (cfr. sentenze n. 9513/1999, n. 23002/2009, n. 6835/2014, n. 14250/2016 e n. 17783/2017).
Cassazione – sentenza n. 15461 – 3 maggio 2018 – 13 giugno 2018