09 Set La conversione del Decreto Mezzogiorno – DECRETO SUD
Con L. 123/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2017, è stato convertito il D.L. 91/2017, meglio noto come “Decreto Sud”. Ecco il riassunto delle previsioni di maggior interesse.
Resto al Sud – articolo 1
Viene prevista l’erogazione di finanziamenti a favore dell’imprenditoria giovanile che si sviluppa nelle seguenti Regioni interessate sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
I requisiti soggettivi richiesti sono: (i) età compresa tra i 18 e i 35 anni; (ii) residenza nelle Regioni indicate alla data di presentazione della domanda o comunque entro 60 giorni (estesi a 120 in caso di residenza all’estero) dalla comunicazione del positivo esito dell’istruttoria; (iii) non essere già titolari di attività di impresa in esercizio o beneficiari, nell’ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità. L’agevolazione consiste nell’erogazione di un finanziamento nella misura massima di 50.000 euro per capo nel limite massimo complessivo di 200.000 euro. I finanziamenti sono così articolati: (i) 35% a fondo perduto e (ii) 65% a tasso zero, da rimborsare nel termine di 8 anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi 2 anni di pre-ammortamento. Inoltre, tale misura fruisce di un contributo in conto interessi per la durata del prestito e di una garanzia. Per poter fruire di tali agevolazioni è necessario che i richiedenti siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro 60 giorni, o entro 120 giorni in caso di residenza all’estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell’istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: a. impresa individuale; b. società, ivi incluse le società cooperative. Le attività che possono fruire del finanziamento sono quelle relative alla produzione di beni nei settori dell’artigianato, dell’industria, della pesca e dell’acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici; sono, invece, escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio a eccezione della vendita dei beni prodotti nell’attività di impresa. I finanziamenti, per espressa previsione normativa, non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione. Alle consulenze e all’erogazione di emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società.
Imprenditoria giovanile in agricoltura – articolo 2
Viene estesa la misura “Resto al Sud” anche alle imprese agricole ubicate nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In particolare è prevista, in alternativa all’agevolazione di cui all’articolo 10, coma 1, L. 185/2000, l’erogazione di un contributo a fondo perduto nella misura massima del 35% della spesa ammessa e mutui a tasso 0 nella misura massima del 60% della spesa ammessa ai sensi dell’articolo 10 richiamato.
Consorzi – articolo 2
Viene introdotto il comma 2-bis nell’alveo dell’articolo 2, L. 410/1999, per effetto del quale è previsto che i consorzi possano esercitare le attività aventi lo scopo di contribuire all’innovazione e al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all’agricoltura, nonché quelle di credito agrario di esercizio in natura e anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all’ammasso volontario, anche tramite la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Inoltre, in sede di conversione è stato previsto che le attività che le predette società esercitano a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche dei consorzi.
Banca delle terre abbandonate – articolo 3
Viene creata, sempre Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in via sperimentale, una banca comprensiva dei terreni abbandonati o incolti e dei beni immobili in stato di abbandono.
I beni interessati sono: (i) i terreni agricoli in cui non viene svolta, da almeno 10 anni, l’attività agricola minima, come definita dal Regolamento UE 1307/2013; (ii) i terreni che, negli ultimi 15 anni, sono stati oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive e arboree, a esclusione di quelli considerati bosco ai sensi delle leggi in materia, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento e (iii) i terreni a uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, in stato di abbandono anche questi da almeno 15 anni e nelle quali, dallo stesso periodo di tempo non risultino più operative aziende o società.
I giovani under 40 anni potranno accedere ai bandi avviati dai Comuni e relativi ai beni di cui sopra ricompresi nell’elenco. La domanda di accesso al bando, che comporta la concessione in locazione dei beni, dovrà contenere un progetto di valorizzazione e utilizzo dei beni stessi. La locazione potrà essere prevista con una durata massima di 9 anni, rinnovabile solo una volta. Il contratto deve essere trascritto ai sensi dell’articolo 2645-quater, cod. civ., e il canone d’uso indicizzato deve essere determinato dal Comune concedente a mezzo di una perizia di stima specifica. Hanno accesso ai bandi gli under 40 esercitanti attività agricola ex articolo 2135, cod. civ., sia in forma individuale che societaria. In questo secondo caso la società dovrà essere obbligatoriamente una società agricola di cui all’articolo 2, D.Lgs. 99/2004. È sottointeso che l’under 40, in questa ipotesi, dovrà detenere la maggioranza del capitale, nonché il potere di amministrare la società con la connessa rappresentanza legale. È ammesso anche l’esercizio dell’attività tramite impresa familiare di cui all’articolo 230-bis, cod. civ.. L’articolo 3, comma 7 prevede la possibilità che oggetto di interesse da parte degli under 40 siano anche i beni di proprietà privata che rientrano nei parametri per essere considerati come abbandonati e incolti. In questo caso i giovani under 40 devono presentare al Comune il progetto di valorizzazione e utilizzo, comprensivo di un certificato, redatto da un notaio, in cui siano individuati tra gli altri, i dati catastali, i nominativi dei proprietari del fondo come risultanti dai registri immobiliari. Il Comune informerà i proprietari tramite raccomandata AR o posta certificata della proposta che può essere accettata o meno. In entrambi i casi – beni pubblici o privati – il comma 15 riconosce un diritto di prelazione in capo all’assegnatario, infatti, nel caso in cui il proprietario, nei 5 anni successivi alla restituzione, intenda trasferire il bene a titolo oneroso, dovrà notificare la proposta di trasferimento, indicandone il prezzo all’assegnatario, che ha 60 giorni di tempo per eventualmente esercitare tale diritto.
Zone economiche speciali (ZES) – articoli 4 e 5
Vengono create le zone economiche speciali, le c.d. ZES, definite come una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal Regolamento (UE) 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa. Con un D.P.C.M. verranno individuate le modalità per l’istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri che ne disciplinano l’accesso e le condizioni di favore.
Le agevolazioni connesse all’imprenditorialità in una ZES sono le seguenti: 1. procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali e adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con D.P.C.M.; 2. accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all’articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l’amministrazione, ai sensi della L. 84/1994, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20, D.Lgs. 169/2016.
Le agevolazioni competono alle imprese “richiedenti” che: a. mantengono la loro attività nell’area ZES per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti; b. non sono in stato di liquidazione o di scioglimento.
A queste agevolazioni si aggiunge l’ulteriore previsione, che si innesta nel contesto del c.d. Bonus Mezzogiorno di cui all’articolo 1, comma 98 e ss., L. 208/2015 (la c.d. Legge di stabilità per il 2016), per cui il credito di imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni – macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive – acquisiti, anche tramite contratto di locazione finanziaria entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.