31 Ago La competenza dei costi non ancora certi o determinabili
Dalla complessiva prescrizione del D.P.R. 917/1986, articolo 75, deriva che anche per le spese e gli altri componenti negativi, dei quali “non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare”, il Legislatore considera come “esercizio di competenza” quello nel quale nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascuna di tali voci, limitandosi soltanto a prevedere una deroga al principio della competenza, col consentire la deducibilità di dette particolari spese e componenti nel diverso esercizio nel quale si raggiunge la certezza della loro esistenza ovvero la determinabilità, in modo obiettivo, del relativo ammontare. L’obbiettiva determinabilità sancita dalla legge non è collegata o collegabile alla manifestazione della volontà delle parti sul costo, essendo, altrimenti, a esse demandata la scelta di stabilire a quale esercizio di competenza imputare la relativa componente del reddito d’impresa (cfr. sentenze n. 1107/2017, n. 3484/2014 e n. 18237/2012).
Cassazione – sentenza n. 20729 – 19 febbraio 2019 – 1° agosto 2019