
09 Apr La circolare sul regime forfettario
l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, ha affrontato il nuovo regime forfettario anche alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità per il 2016. In particolare, il documento di prassi precisa come la causa di esclusione dal regime forfettario consistente nell’aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente per un importo superiore a 30.000 euro opera anche quando il rapporto di lavoro è cessato se il contribuente ha comunque percepito nello stesso periodo d’imposta un reddito di pensione. Tuttavia, precisa l’Agenzia delle entrate, il requisito quantitativo deve comunque essere soddisfatto se, nell’anno in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro, il soggetto ha percepito un reddito di pensione, indipendentemente dal relativo ammontare. Pertanto, un contribuente non potrebbe accedere al forfettario nel 2016 se nel 2015 ha percepito un reddito di lavoro dipendente di 24.000 euro e una pensione di 7.000 euro. La soglia dei 30.000 euro rileva anche quando nell’anno della cessazione del rapporto di lavoro dipendente il soggetto ne abbia intrapreso uno nuovo ancora in essere al 31 dicembre. Altro aspetto che vale la pena evidenziare, riguarda la compilazione del modello dichiarativo. I contribuenti che hanno aderito al regime forfettario nel 2015 devono comunicare i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte, indicandoli nei righi RS371, RS372 e RS373 del modello Unico 2016. Al riguardo, la circolare precisa che devono essere ivi dichiarati i redditi e i compensi pagati nel periodo d’imposta indipendentemente dal motivo per cui la ritenuta non è stata effettuata; pertanto, anche quando il percipiente è a sua volta un soggetto forfettario per il quale la ritenuta non si applica.