L’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino

L’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino

Il D.P.R. 600/1973, articolo 14, nell’elencare le scritture contabili obbligatorie per le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al precedente articolo 13, comma 1 – tra i quali le società soggette all’Ires – prescrive, alla lettera d), le “scritture ausiliarie di magazzino”, da tenere in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali delle merci destinate alla vendita e di altri beni e prodotti specificamente indicati (semilavorati, materie prime, imballaggi, etc.); prevede poi, per quanto qui interessa, che “per le attività elencate nel D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni, articolo 22, comma 1, ai n. 1) e 2), le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o più negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati nel D.P.R. 627/1978, articolo 4, al punto 4”; a sua volta il D.P.R. 633/1972, richiamato articolo 22 contempla, al comma 1, n. 1) e 2), rispettivamente, le “cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante”, e “le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica”; ne deriva, in conclusione, che l’obbligo della tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al D.P.R. 600/1973, citato articolo 14, comma 1, lettera d), (la cui omissione legittima l’ufficio al ricorso all’accertamento induttivo del reddito d’impresa, ai sensi del D.P.R. 600/1973, articolo 39, comma 2) non è imposto, in virtu’ del richiamo operato dal D.P.R. 633/1972, medesimo articolo 14, comma 1, lettera d), all’articolo 22, comma 1, n. 1 (richiamo da intendersi effettuato ai soli fini di individuare e qualificare le attività oggetto della disciplina derogatoria), ai soggetti che operano nel settore del commercio al minuto (o al dettaglio) (cfr. sentenze n. 3771/2015, n. 16499/2006 e n. 13816/2003).
Cassazione – ordinanza n. 32457 – 14 novembre 2018 – 14 dicembre 2018



 

L’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino

L’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino

Il D.P.R. 600/1973, articolo 14, nell’elencare le scritture contabili obbligatorie per le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al precedente articolo 13, comma 1 – tra i quali le società soggette all’Ires – prescrive, alla lettera d), le “scritture ausiliarie di magazzino”, da tenere in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali delle merci destinate alla vendita e di altri beni e prodotti specificamente indicati (semilavorati, materie prime, imballaggi, etc.); prevede poi, per quanto qui interessa, che “per le attività elencate nel D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni, articolo 22, comma 1, ai n. 1) e 2), le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o più negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati nel D.P.R. 627/1978, articolo 4, al punto 4”; a sua volta il D.P.R. 633/1972, richiamato articolo 22 contempla, al comma 1, n. 1) e 2), rispettivamente, le “cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante”, e “le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica”; ne deriva, in conclusione, che l’obbligo della tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al D.P.R. 600/1973, citato articolo 14, comma 1, lettera d), (la cui omissione legittima l’ufficio al ricorso all’accertamento induttivo del reddito d’impresa, ai sensi del D.P.R. 600/1973, articolo 39, comma 2) non è imposto, in virtu’ del richiamo operato dal D.P.R. 633/1972, medesimo articolo 14, comma 1, lettera d), all’articolo 22, comma 1, n. 1 (richiamo da intendersi effettuato ai soli fini di individuare e qualificare le attività oggetto della disciplina derogatoria), ai soggetti che operano nel settore del commercio al minuto (o al dettaglio) (cfr. sentenze n. 3771/2015, n. 16499/2006 e n. 13816/2003).
Cassazione – ordinanza n. 32457 – 14 novembre 2018 – 14 dicembre 2018