16 Gen Iva di gruppo, opzione entro il 16.2.2016
L’art. 73, co. 3, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, così come attuato dal D.M. 13.12.1979, consente alla controllante, non necessariamente la capogruppo (C.M. 28.2.1986, n. 16), di optare – entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento – per la liquidazione dell’Iva unitamente a quella delle proprie controllate, provvedendo, poi, ai corrispondenti versamenti, nonché alla presentazione delle relative dichiarazioni. Pertanto, entro il 16.2.2016 scade il termine di presentazione, esclusivamente in via telematica, del Modello Iva 26 con il quale i soggetti interessati possono esprimere l’opzione per l’adesione alla procedura Iva di gruppo per l’anno 2016. Tale termine non è, tuttavia, perentorio, in quanto l’art. 2, co. 1, D.L. 2.3.2012, n. 16, conv. con modif. dalla L. 26.4.2012, n. 44,
consente di comunicare l’opzione tardivamente, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile – ovvero il 30.9.2016, secondo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate (C.M. 28.9.2012, n. 38/E) – purché non siano iniziate attività di controllo afferenti l’Iva e il contribuente provveda al contestuale versamento dell’importo di euro 258.