11 Set IVA applicabile alla cessione di integratori alimentari
Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 25 agosto 2020, nn. 269 e 270
Alla vendita di integratori alimentari, classificati, in ragione della loro composizione (secondo il parere dell’agenzia delle Dogane), tra le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”, è applicabile l’aliquota Iva del 10%, in quanto riconducibili nel n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva. In proposito è opportuno rammentare come gli integratori alimentari non siano prodotti che – di per sé – beneficiano dell’aliquota Iva ridotta, in quanto non previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Dpr 633/1972. Di conseguenza, le cessioni di tali prodotti possono beneficiare di una riduzione d’aliquota nei soli casi in cui i loro componenti risultino riconducibili ai prodotti indicati nella citata Tabella A. L’aliquota Iva del 10% è applicabile anche alle cessioni di barrette nutrizionali composte principalmente da cacao in polvere (se classificabili nella voce doganale 1806, “cioccolata e altre preparazioni contenenti cacao”), per effetto di quanto previsto dal punto n. 64) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972.