Irap: L’esclusione soggettiva del lavoro autonomo

Irap: L’esclusione soggettiva del lavoro autonomo

A norma del combinato disposto del D.Lgs. 446/1997, articolo 2, comma 1, primo periodo e articolo 3, comma 1, letera. e), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 917/1986, è escluso dall’applicazione dell’Irap solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata e il requisito della autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità solo se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (cfr. sentenza SS.UU. n. 12109/2009 e sentenze n. 23370/2010 e n. 16628/2011).
Cassazione – ordinanza n. 18736 – 6 luglio 2016 – 23 settembre 2016