Individuazione dei costi ai fini del patent box

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Individuazione dei costi ai fini del patent box

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 76/2019 ha affermato che, in merito ai costi che consentono di determinare un reddito agevolato ai fini del patent box, secondo quanto chiarito dal paragrafo 6.4 della circolare n. 11/E/2016, concorrono alla formazione del reddito agevolabile quelli, diretti e indiretti, connessi ai componenti positivi derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, del bene immateriale agevolabile (in seguito anche “IP”) nella misura in cui gli stessi sono fiscalmente deducibili nel medesimo periodo d’imposta in base alle disposizioni del Tuir. Ciò comporta che, una volta identificati i costi, diretti e indiretti, riferiti all’IP, occorre valutarne la rilevanza fiscale (in termini, ad esempio, di inerenza e di quantificazione) in base alle ordinarie disposizioni del Tuir. Presupposto imprescindibile per effettuare tale valutazione è ovviamente l’imputazione di detti costi al conto economico dell’esercizio di competenza salvo le eccezioni previste dall’articolo 109, comma 4, Tuir, qui non riscontrabili. In ragione di ciò, al calcolo del reddito agevolabile debbano concorrere tutti i costi fiscalmente deducibili sostenuti connessi ai componenti positivi derivanti dall’utilizzo indiretto del programma, ivi compresi i costi derivanti dalle prestazioni professionali di ricerca e sviluppo che i soci dovranno fatturare alla società e far concorrere alla determinazione del loro reddito complessivo.

pdfRispostan.76del2019.pdf323.19 KB23/03/2019, 07:15