Indetraibili le passività trasferite dal valore dell’azienda

Indetraibili le passività trasferite dal valore dell’azienda

Secondo questa discutibile sentenza, nn materia d’imposta di registro, per la determinazione della base imponibile nessuna rilevanza può attribuirsi alle modalità convenute dai contraenti per il pagamento del corrispettivo, quand’anche tali modalità si risolvano nell’accollo dei debiti aziendali da parte del cessionario; precisando altresì che, ai fini della determinazione del valore dell’atto di acquisto di un complesso aziendale secondo il criterio del valore dichiarato dalle parti – che del D.P.R. 131/1986, articolo 51, comma 1, pone a base normale della tassazione – non si debbono detrarre dal prezzo indicato nel contratto le eventuali passività trasferite unitamente al cespite, poichè tale operazione è prevista dall’articolo 51, comma 4, del D.P.R. citato per la specifica ipotesi in cui l’ufficio finanziario disattenda detto valore e proceda ad autonoma valutazione, nel qual caso soltanto esso dovrà sottrarre le passività al prezzo di mercato del bene (cfr. ordinanza n. 22223/2011 e sentenza n. 12215/2008).
Cassazione – ordinanza n. 23873 – 8 luglio 2015 – 23 novembre 2015