
06 Mag In arrivo le lettere sulla dichiarazione Iva
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 3 maggio 2017, protocollo n. 85373, ha reso note le modalità con le quali verranno segnalate ai contribuenti le possibili irregolarità inerenti l’omessa presentazione della dichiarazione Iva 2017 o l’erronea presentazione della stessa causa compilazione del solo quadro VA.
In attuazione dell’art. 1, co. 634-636, L. 23.12.2014, n. 190, il Provv. Agenzia Entrate 3.5.2017 ha fissato le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanzia, anche attraverso strumenti informatici, le informazioni relative alla presenza di una partita Iva attiva e della dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2015, che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2016 o la compilazione del solo Quadro VA.
L’Agenzia delle Entrate rende disponibili tali informazioni per una valutazione della correttezza dei dati in suo possesso, in modo da permettere al contribuente di fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia stessa in grado di giustificare le presunte anomalie. I dati a disposizione sono, in particolare, il codice fiscale e la denominazione/cognome e nome del contribuente; il numero identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta; le dichiarazioni Iva presentate per l’anno d’imposta 2015 e per l’anno d’imposta 2016, con relativo protocollo identificativo e data di invio. L’Agenzia delle Entrate comunica i dati indicati all’indirizzo Pec e li rende altresì consultabili nel “Cassetto fiscale”; il contribuente, anche tramite intermediari abilitati, può chiedere informazioni o segnalare alle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti con le stesse modalità. I contribuenti che non abbiano presentato la dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2016 possono regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni decorrenti dal 28.2.2017, versando le sanzioni in misura ridotta. I contribuenti che abbiano presentato la dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2016 compilando il solo Quadro VA possono regolarizzare errori ed omissioni eventualmente commessi attraverso il ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, con una riduzione delle sanzioni a seconda del tempo trascorso dalle violazioni stesse e a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, irrogazione di sanzioni o in generale di accertamento, o il ricevimento di comunicazioni di irregolarità o degli esiti del controllo formale.