Imposta solo al momento del trasferimento finale

Imposta solo al momento del trasferimento finale

In tema di trust, l’imposta sulle successione e donazioni, prevista dall’articolo 2, comma 47, D.L. 262/2006 (convertito con modifiche dalla L. 286/2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione e apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’articolo 53, Costituzione (cfr. sentenza n. 10256/2020).
Cassazione – ordinanza n. 24237 – 3 luglio 2020 – 2 novembre 2020
Cassazione – ordinanza n. 24236 – 30 giugno 2020 – 2 novembre 2020