Il professionista deve organizzare la struttura

Il professionista deve organizzare la struttura

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.21150 dell’8 ottobre 2014 ha affermato che in base all’art.2 D.Lgs. n.446/97, ai fini della soggezione a Irap dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti a Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata (cfr sentenza n.9692/12).